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* STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE CO.S.MO
DENOMINAZIONE
E SEDE DELL’ASSOCIAZIONE
Art.
1
È
costituita l’Associazione culturale Cosmo
Art.
2
L’Associazione
è apartitica senza scopo di lucro, di durata illimitata nel tempo
Art.
3
L’Associazione
ha sede in Via Sarca n 7,Montesilvano 65015
SCOPI
DELL’ASSOCIAZIONE
Art.
4
L’Associazione
COSMO prosegue i seguenti scopi:
-
Svolgere
attività mirate alla rivalutazione del concetto di comunicazione,
inteso come verbale e non , del corpo e della mente.
-
creare
nuove occasioni di incontro e discussione
-
instaurare
un positivo e produttivo rapporto con le istituzioni e con le
associazioni del territorio.
-
L’Associazione
svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia
nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni
territoriali.
ATTIVITA’
DELL’ASSOCIAZIONE
Art.
5
L’Associazione
COSMO per il raggiungimento dei suoi fini intende ideare, progettare
organizzare e realizzare :
-
Organizzazione
campus estivi per bambini
-
Organizzazione
manifestazioni, convegni,
conferenze, mostre, seminari e fiere.
-
Organizzazione
rappresentazioni teatrali
-
Creazione
depliant, dispense e battitura tesi
-
Organizzazione
viaggi all’estero e scambi di abitazione.
-
Trasmissioni
radiofoniche
-
Pubblicazione
guide, libri e dispense
-
Progetti
di formazione
-
Creazione
di illustrazioni per libri e giochi
-
Insegnamento
scuole
-
Un
sito internet
-
Apertura
palestre
-
Indire
corsi di avviamento allo sport
-
Sport
per diversabili
-
Ogni
altra attività legata alla crescita e allo sviluppo delle attività
sopraelencata
RISORSE
DELL’ASSOCIAZIONE
Art.
6
Le
risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento
dell'attività dell'Associazione derivano da:
·
contributi degli
aderenti;
·
contributi di
privati;
·
quote associative;
·
contributi dello
stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al
sostegno di specifiche attività o progetti;
·
contributi di
organismi internazionali;
·
donazioni e lasciti
testamentari
SOCI
Art.
7 REQUISITI DI AMMISSIONE
L’Associazione
in Via e’ aperta a tutte le persone che,senza discriminazione di
sesso,religione ,razza ed opinioni,si riconoscano nello statuto ed
intendono collaborare al raggiungimento dello scopo sociale.
Art.
8
I
soci possono essere:
Ordinari:
persone fisiche che aderiscono all'associazione, prestando un’attività
gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio
Direttivo e versando una specifica quota associativa.
Onorari:
persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti
per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati
a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. I soci onorari non
sono obbligati a versare le quote associative
Sostenitori:
tutti coloro che, non essendo Soci Ordinari od Onorari, contribuiscono
agli scopi dell’associazione mediante
conferimenti in denaro o in natura.
Art.
9 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
-
L’Associazione
si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà
-
Tutti
i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e
l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte
dagli organi preposti.
-
Tutti
i soci hanno diritto di partecipare all’attività
dell’Associazione.
-
Il
socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere
dall’associazione
Art.
10 ESCLUSIONE DEL SOCIO
Chiunque
aderisce all’Associazione può esserne escluso in caso di rilevante
inadempimento
agli obblighi stabiliti dallo statuto , per altri gravi motivi o per non
aver pagato la quota associativa.
RISORSE
ECONOMICHE DELL’ASSOCIAZIONE
Art.
11
-
L’Associazione
trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della
propria attività da:
-
quota
associativa, se prevista dall’Assemblea;
-
contributi
straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti
-
testamentari;
-
contributi
e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di
convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di
progetti
o attività;
-
contributi
di organismi internazionali;
-
entrate
derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai
sensi delle leggi fiscali.
L’aderente
non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può
chiederne
la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di
scioglimento dell’Associazione.
Inizialmente
la quota associativa ammonta a 15 euro.
L’entità
della quota associativa è definita,in seguito, annualmente dal Consiglio
Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l’anno
successivo, approvata dall’Assemblea dei Soci e viene comunicata per
iscritto direttamente ai soci.
Trascorsi
trenta giorni dal termine di pagamento il Segretario invia un sollecito di
pagamento ai soci che non hanno rinnovato la quota.
In
caso di ritardo nel pagamento della quota associativa di meno di trenta
giorni rispetto al termine fissato,nessuna mora verrà applicata sulla
quota sociale e nessun procedimento verrà attivato nei confronti del
socio. In caso di ritardo nel pagamento di più di trenta giorni e meno di
sessanta giorni verrà applicata una mora decisa dal Consiglio Direttivo.
In caso di ritardo di più di sessanta giorni rispetto al termine fissato
si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita
nell'articolo 8.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art.
13
Gli
organi dell’Associazione sono:
·
L’Assemblea dei
Soci
·
Consiglio Direttivo
·
Il Presidente
·
Il Vice Presidente
·
Il Segretario
Art.
14 ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea
è costituita dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo e
dai Soci Ordinari.
Essa
rappresenta il massimo organo deliberante ed ha il massimo potere in
ordine al raggiungimento degli scopi sociali.
Essa
può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea
elegge a scrutinio segreto il Presidente, i membri del Consiglio Federale
e del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri del Collegio dei
Probiviri.
L'Assemblea
è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno ed ha il compito di:
-
Ratificare
l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
-
Approvare
il bilancio consuntivo o preventivo;
-
Deliberare
sulle modifiche dello Statuto dell'associazione e sull'eventuale
scioglimento dell'associazione stessa
Art.
15
La
convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante comunicazione
scritta, spedita o consegnata a mano o inviata per posta elettronica o fax
a ciascun Socio, almeno otto giorni prima della data della riunione.
Nella
convocazione dovranno essere specificati:
1.
Ordine del giorno
2.
Data, luogo ed ora dell'adunanza, sia di prima sia di seconda
convocazione.
Art.
16
L'Assemblea
è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno
la metà più uno dei Soci. La riunione in seconda convocazione è valida
qualunque sia il numero dei presenti.
La
riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima di 24 ore da
quella fissata per la prima convocazione.
Art.
17
Hanno
diritto di voto nell'Assemblea i Soci Ordinari in regola con il versamento
della quota sociale. Ciascun
Socio Ordinario può farsi rappresentare da altro Socio Ordinario mediante
delega scritta. Ogni Socio
Ordinario non può essere depositario di più di due deleghe.
I
Soci Onorari e Sostenitori possono partecipare come alle riunioni
dell’Assemblea senza diritto di voto.
Art.
18
L'Assemblea
è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal
Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio
Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
Le
funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere Segretario
dell'associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata
dall'Assemblea.
I
verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e controfirmati dal
Presidente e dal Segretaria stesso.
Le
deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei
votanti.
Le
deliberazioni sui seguenti temi sono prese a maggioranza qualificata dei
votanti:
1.
Elezione del Presidente dell’Associazione;
2.
Modifiche al presente Statuto;
3.
Scioglimento anticipato dell’Associazione.
Nelle
votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
Art.
19 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri uguale a tre,
incluso il Presidente. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo,
determinandone preventivamente mediante votazione palese il numero dei
componenti.
Il
Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali
stabilite dall'Assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al
conseguimento degli scopi sociali.
Al
Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti
necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria,
l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, stabilire le quote
annuali dovute dai soci e predisporre il bilancio dell'associazione,
sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea.
Il
Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo
svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo
studio di problemi specifici.
Art.
20
Il
Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il
Tesoriere ed il Segretario ai quali sono attribuiti incarichi specifici
descritti nel presente Statuto.
E’
facoltà del Consiglio Direttivo lo stilare un regolamento, che deve
essere approvato dall’Assemblea, per
regolare aspetti pratici e particolari della vita
dell'associazione.
Art.
21
Il
Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, ogni
qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano
richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni
membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno
tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà
essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può
essere fatta a mezzo lettera, spedita o consegnata a mano, a mezzo fax,
posta elettronica o telegramma.
L'avviso
di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Art.
22
Per
la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la
presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La
riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua
assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro
del Consiglio nominato dai presenti.
Le
funzioni di segretario della riunione sono svolte dal Consigliere
Segretario dell'associazione o, in casi di sua assenza o impedimento, da
persona designata da chi presiede la riunione.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale
il voto di chi presiede.
Delle
deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e
dal segretario della riunione.
PRESIDENTE-VICEPRESIDENTE-SEGRETARIO-TESORIERE
Art.
23
Il
Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica due anni ed è
rieleggibile.
Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti
dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e l’Assemblea
dei Soci.
Il
Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria
dell’associazione. Ad esso potranno essere delegati altresì eventuali
poteri, anche di straordinaria amministrazione, su decisione del Consiglio
Direttivo.
In
particolare compete al Presidente:
1.
La predisposizione delle linee generali del programma delle attività
annuali ed a medio termine dell’associazione;
2.
La redazione della relazione consuntiva annuale sull’attività
dell’associazione;
3.
La vigilanza sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
4.
La determinazione dei criteri organizzativi che garantiscano
efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle
opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;
5.
L’emanazione di regolamenti interni degli organi e strutture
dell’associazione.
Per
i casi d’indisponibilità, ovvero d’assenza o impedimento del
Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.
Al
Consigliere Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri
contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione che sarà
sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.
Il
Consigliere Vicepresidente collabora con il Presidente nelle attività
associative, ha gli stessi poteri del Presidente in caso di suo
impedimento o assenza ed agisce su sua delega.
Il
Consigliere Segretario sovrintende ai servizi dell’associazione e ne
coordina le attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio Direttivo.
SCIOGLIMENTO
Art.
24
L’Assemblea
può decidere lo scioglimento anticipato dell’associazione o la sua
fusione con altre associazioni aventi scopo simile.
In
caso di scioglimento, l’Assemblea provvede all’elezione di un
Commissario Liquidatore che assume i poteri degli Organi Sociali con il
mandato di provvedere alla liquidazione dei beni ed alla devoluzione del
ricavato ad altre Associazioni o Enti che operano nel medesimo settore o
con obiettivi assimilabili a quelli della disciolta Associazione.
L’Assemblea
indica al Commissario, mediante votazione palese, a quale o quali Enti ed
Associazioni dovrà essere devoluto il ricavato della liquidazione del
patrimonio.
Il
Collegio dei Revisori dei Conti in carica al momento della messa in
liquidazione continua ad esercitare le proprie funzioni fino al termine
delle operazioni relative.
NORME FINALI
Art.
25
Per
quanto non contenuto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del
Codice Civile in materia di Associazioni.
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