campus bambini, sport per diversamente abili, avviamento allo sport, viaggi all’estero, formazione

Associazione culturale

Via Sarca, 7 - 65016 Montesilvano (PESCARA)- ABRUZZO - ITALIA - Tel.: 3385963354 - 3332277564; Fax: 085 4491248 E-Mail: associazione_cosmo@yahoo.it

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l’Associazione culturale Cosmo è una associazione apartitica e senza scopo di lucro, che svolge attività mirate alla rivalutazione del concetto di comunicazione verbale e non. Essa mira a creare nuove occasioni di incontro e discussione e ad instaurare un positivo e produttivo rapporto con le istituzioni e con le associazioni del territorio.

L’Associazione COSMO per il raggiungimento dei suoi fini intende ideare, progettare organizzare e realizzare :

  • Organizzazione campus estivi per bambini

  • Organizzazione manifestazioni, convegni, conferenze, mostre, seminari e fiere.

  • Organizzazione rappresentazioni teatrali

  • Creazione depliant, dispense e battitura tesi

  • Organizzazione viaggi all’estero e scambi di abitazione.

  • Trasmissioni radiofoniche

  • Pubblicazione guide, libri e dispense

  • Progetti di formazione

  • Creazione di illustrazioni per libri e giochi

  • Insegnamento scuole

  • Un sito internet

  • Apertura palestre

  • Indire corsi di avviamento allo sport

  • Sport per diversabili

  • Ogni altra attività legata alla crescita e allo sviluppo delle attività sopraelencate

Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da contributi degli aderenti e di privati, dalle quote associative, dai contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche e di organismi internazionali.

L’Associazione è aperta a tutte le persone che, senza discriminazione di sesso, religione, razza ed opinioni, si riconoscano nello statuto ed intendono collaborare al raggiungimento dello scopo sociale.

* STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE CO.S.MO

 

DENOMINAZIONE E SEDE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1

È costituita l’Associazione culturale Cosmo

Art. 2

L’Associazione è apartitica senza scopo di lucro, di durata illimitata nel tempo

Art. 3

L’Associazione ha sede in  Via Sarca n 7,Montesilvano 65015

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 4

L’Associazione COSMO prosegue i seguenti scopi:

  • Svolgere attività mirate alla rivalutazione del concetto di comunicazione, inteso come verbale e non , del corpo e della mente.

  • creare nuove occasioni di incontro e discussione

  • instaurare un positivo e produttivo rapporto con le istituzioni e con le associazioni del territorio.

  • L’Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali.

 ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 5

L’Associazione COSMO per il raggiungimento dei suoi fini intende ideare, progettare organizzare e realizzare :

  • Organizzazione campus estivi per bambini

  • Organizzazione manifestazioni,   convegni, conferenze, mostre, seminari e fiere.

  • Organizzazione rappresentazioni teatrali

  • Creazione depliant, dispense e battitura tesi

  • Organizzazione viaggi all’estero e scambi di abitazione.

  • Trasmissioni radiofoniche

  • Pubblicazione guide, libri e dispense

  • Progetti di formazione

  • Creazione di illustrazioni per libri e giochi

  • Insegnamento scuole

  • Un sito internet

  • Apertura palestre

  • Indire corsi di avviamento allo sport

  • Sport per diversabili

  • Ogni altra attività legata alla crescita e allo sviluppo delle attività sopraelencata

  RISORSE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 6

Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da:

·        contributi degli aderenti;

·        contributi di privati;

·        quote associative;

·        contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;

·        contributi di organismi internazionali;

·        donazioni e lasciti testamentari

  SOCI

Art. 7 REQUISITI DI AMMISSIONE

L’Associazione in Via e’ aperta a tutte le persone che,senza discriminazione di sesso,religione ,razza ed opinioni,si riconoscano nello statuto ed intendono collaborare al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 8

I soci possono essere:

Ordinari: persone fisiche che aderiscono all'associazione, prestando un’attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota associativa.

Onorari: persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. I soci onorari non sono obbligati a versare le quote associative

Sostenitori: tutti coloro che, non essendo Soci Ordinari od Onorari, contribuiscono agli scopi dell’associazione  mediante conferimenti in denaro o in natura.

  Art. 9 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. L’Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà

  2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

  3. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’attività dell’Associazione.

  4. Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall’associazione

 Art. 10 ESCLUSIONE DEL SOCIO

Chiunque aderisce all’Associazione può esserne escluso in caso di rilevante

inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto , per altri gravi motivi o per non aver pagato la quota associativa.

RISORSE ECONOMICHE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 11

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quota associativa, se prevista dall’Assemblea;

  • contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti

  • testamentari;

  • contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;

  • contributi di organismi internazionali;

  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali.

 L’aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può

chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell’Associazione.

  

Inizialmente la quota associativa ammonta a 15 euro.

L’entità della quota associativa è definita,in seguito, annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l’anno successivo, approvata dall’Assemblea dei Soci e viene comunicata per iscritto direttamente ai soci.

Trascorsi trenta giorni dal termine di pagamento il Segretario invia un sollecito di pagamento ai soci che non hanno rinnovato la quota.

In caso di ritardo nel pagamento della quota associativa di meno di trenta giorni rispetto al termine fissato,nessuna mora verrà applicata sulla quota sociale e nessun procedimento verrà attivato nei confronti del socio. In caso di ritardo nel pagamento di più di trenta giorni e meno di sessanta giorni verrà applicata una mora decisa dal Consiglio Direttivo. In caso di ritardo di più di sessanta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita nell'articolo 8.

  ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13

Gli organi dell’Associazione sono:

·       L’Assemblea dei Soci

·       Consiglio Direttivo

·       Il Presidente

·       Il Vice Presidente

·       Il Segretario

 Art. 14  ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è costituita dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo e  dai Soci Ordinari.

Essa rappresenta il massimo organo deliberante ed ha il massimo potere in ordine al raggiungimento degli scopi sociali.

Essa può essere ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea elegge a scrutinio segreto il Presidente, i membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno ed ha il compito di:

  • Ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

  • Approvare il bilancio consuntivo o preventivo;

  • Deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa

 Art. 15

La convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante comunicazione scritta, spedita o consegnata a mano o inviata per posta elettronica o fax a ciascun Socio, almeno otto giorni prima della data della riunione.

Nella convocazione dovranno essere specificati:

1.    Ordine del giorno

2.    Data, luogo ed ora dell'adunanza, sia di prima sia di seconda convocazione.

 Art. 16

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. La riunione in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima di 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.

 Art. 17

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci Ordinari in regola con il versamento della quota sociale.  Ciascun Socio Ordinario può farsi rappresentare da altro Socio Ordinario mediante delega scritta.  Ogni Socio Ordinario non può essere depositario di più di due deleghe.

I Soci Onorari e Sostenitori possono partecipare come alle riunioni dell’Assemblea senza diritto di voto.

 Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere Segretario dell'associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e controfirmati dal Presidente e dal Segretaria stesso.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei votanti.

Le deliberazioni sui seguenti temi sono prese a maggioranza qualificata dei votanti:

1.    Elezione del Presidente dell’Associazione;

2.    Modifiche al presente Statuto;

3.    Scioglimento anticipato dell’Associazione.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

 Art. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri uguale a tre, incluso il Presidente. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinandone preventivamente mediante votazione palese il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, stabilire le quote annuali dovute dai soci e predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

 Art. 20

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario ai quali sono attribuiti incarichi specifici descritti nel presente Statuto.

E’ facoltà del Consiglio Direttivo lo stilare un regolamento, che deve essere approvato dall’Assemblea, per  regolare aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

 Art. 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera, spedita o consegnata a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

 Art. 22

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio nominato dai presenti.

Le funzioni di segretario della riunione sono svolte dal Consigliere Segretario dell'associazione o, in casi di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

  PRESIDENTE-VICEPRESIDENTE-SEGRETARIO-TESORIERE

 Art. 23

Il Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione. Ad esso potranno essere delegati altresì eventuali poteri, anche di straordinaria amministrazione, su decisione del Consiglio Direttivo.

In particolare compete al Presidente:

1.    La predisposizione delle linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;

2.    La redazione della relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;

3.    La vigilanza sulle strutture e sui servizi dell’associazione;

4.    La determinazione dei criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;

5.    L’emanazione di regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.

Per i casi d’indisponibilità, ovvero d’assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Al Consigliere Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

Il Consigliere Vicepresidente collabora con il Presidente nelle attività associative, ha gli stessi poteri del Presidente in caso di suo impedimento o assenza ed agisce su sua delega.

Il Consigliere Segretario sovrintende ai servizi dell’associazione e ne coordina le attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio Direttivo.

  SCIOGLIMENTO

Art. 24

L’Assemblea può decidere lo scioglimento anticipato dell’associazione o la sua fusione con altre associazioni aventi scopo simile.

In caso di scioglimento, l’Assemblea provvede all’elezione di un Commissario Liquidatore che assume i poteri degli Organi Sociali con il mandato di provvedere alla liquidazione dei beni ed alla devoluzione del ricavato ad altre Associazioni o Enti che operano nel medesimo settore o con obiettivi assimilabili a quelli della disciolta Associazione.

L’Assemblea indica al Commissario, mediante votazione palese, a quale o quali Enti ed Associazioni dovrà essere devoluto il ricavato della liquidazione del patrimonio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti in carica al momento della messa in liquidazione continua ad esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

  NORME FINALI

Art. 25

Per quanto non contenuto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.

 

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ULTIMA MODIFICA 26/08/11